LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7
DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010
Art. 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l'esercizio delle attività di produzione, organizzazione e vendita di viaggi, soggiorni e servizi turistici in forma professionale e non professionale, in base all'articolo 117 della Costituzione
, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59
(Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59
), della Legge 29 marzo 2001, n. 135
(Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002.





2. L'azione regionale in materia di organizzazione di viaggio e turismo si informa ai principi dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ed ai seguenti principi:
a) sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, ai sensi dell'articolo 118, primo comma della Costituzione
;

b) semplificazione dell'azione amministrativa;
c) completezza, omogeneità delle funzioni, unicità della responsabilità amministrativa;
d) integrazione tra i diversi livelli di governo, mediante le necessarie forme di cooperazione e procedure di raccordo e concertazione;
e) salvaguardia e tutela del consumatore.
3. La Regione sostiene la qualificazione delle attività di organizzazione di viaggio e turismo con l'obiettivo di rafforzarne l'affidabilità e di innalzare gli standard di qualità dei servizi offerti alla clientela.