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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Art. 23
Sanzioni amministrative
1. Fatte salve le sanzioni previste dal codice penale ove il fatto costituisca reato, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura da 500,00 Euro a 1.500,00 Euro:
a) chiunque intraprenda e svolga in forma continuativa od occasionale le attività di cui all'articolo 2 senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione;
b) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;
c) le associazioni di cui agli articoli 18 e 19 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e a favore di non associati;
d) chiunque pubblichi o diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge o non rispetti i contenuti dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio;
e) i fornitori o loro rappresentanti dei pacchetti turistici o dei singoli servizi turistici che diffondano i programmi ed opuscoli o sottoscrivano contratti in violazione delle disposizioni di cui alla Direttiva n. 93/13/CEE recepita ed attuata con Legge n. 52 del 1996 Sito esterno.
2. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed e), l'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo da un minimo di sette giorni ad un massimo di sei mesi e successivamente revocata.
3. Ogni rapporto di accertata violazione delle norme della presente legge regionale è presentato alla Provincia competente per territorio, alla quale sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative dalla Provincia stessa irrogate.

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