Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Art. 4
Competenze della Provincia
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35, e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28) le Province esercitano le funzioni amministrative relative alle agenzie di viaggio e turismo.
2. La Provincia territorialmente competente esercita le seguenti funzioni:
a) vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21;
b) applicazione delle sanzioni amministrative;
c) riconoscimento della qualifica di Uffici di informazione, accoglienza e assistenza ai turisti (IAT).
3. La Regione e le Province sono tenute a fornirsi reciprocamente e a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Espandi Indice