Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Art. 6
Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. L'apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo, anche da parte di agenzie con sede principale in altre Regioni, è soggetta a preventiva comunicazione da presentare alla Provincia nel cui territorio siano ubicati i locali che si intendono adibire a sede secondaria o filiale.
2. La comunicazione deve indicare espressamente:
a) la denominazione e la ragione sociale, la sede e gli estremi del provvedimento di autorizzazione dell'agenzia di viaggio principale;
b) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso dei locali di esercizio della sede secondaria;
c) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società la comunicazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
d) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia principale precisando se diversa dal titolare o dal legale rappresentante, nonché l'eventuale responsabile o referente della filiale o sede secondaria;
e) gli estremi del deposito cauzionale già versato nella Regione in cui ha sede l'agenzia principale, qualora tale deposito cauzionale sia previsto dalla normativa della stessa Regione.
3. La modifica di uno degli elementi indicati al comma 2 deve essere comunicata alla Provincia, entro dieci giorni dal suo verificarsi, al fine di consentire lo svolgimento delle procedure di cui al comma 4.
4. Decorsi quindici giorni dall'inoltro della comunicazione alla Provincia l'attività può essere avviata. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge. In caso di esito negativo, la Provincia vieta la prosecuzione dell'attività, fino alla eliminazione delle irregolarità riscontrate.
5. A seguito di positivo accertamento la Provincia invia copia della comunicazione di cui al comma 1 all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'apertura dell'agenzia principale.

Espandi Indice