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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 20 del 12 febbraio 2010

Art. 8
Contenuto dell'autorizzazione
1. L'autorizzazione di cui all'articolo 5 deve indicare espressamente:
a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;
b) il titolare, persona fisica o giuridica; per le società l'autorizzazione deve indicare espressamente l'esatta denominazione e ragione sociale e il legale rappresentante della medesima;
c) l'attività autorizzata di cui all'articolo 2;
d) le altre attività che l'agenzia intende esercitare, di cui all'articolo 3;
e) la persona preposta alla direzione tecnica dell'agenzia, precisando se essa è diversa dal titolare o legale rappresentante;
f) l'ubicazione, il titolo di utilizzo e la destinazione d'uso della sede dell'esercizio.
2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), salvo quanto previsto al comma successivo, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Ogni modifica degli elementi previsti al comma 1, lettera b) relativamente al solo legale rappresentante, quando questi non coincida con la proprietà, nonché degli elementi di cui al comma 1, lettere c), d), e) e f), comporta il solo aggiornamento della autorizzazione.
4. In ogni caso la Provincia procede al rilascio della nuova autorizzazione o all'aggiornamento della autorizzazione medesima, previa verifica dei presupposti previsti dalla presente legge in relazione alla sola modifica richiesta.

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