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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Titolo II
TUTELA DELL'UTENTE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO
Deposito cauzionale
abrogato.
Art. 14

(sostituito da art. 33 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 3 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Garanzia assicurativa
1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima della presentazione della SCIA e a pena di divieto di esercizio dell'attività, polizza assicurativa a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dagli articoli 19 e 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione, a breve termine, del risarcimento dovuto all'utente dei servizi turistici, in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.
3. L'agenzia di viaggio e turismo invia annualmente al Comune o all'Unione di Comuni competente per territorio la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività dichiarata.
4. Dalla polizza di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile viene accantonata la quota destinata al fondo di garanzia nazionale ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 2011.
Art. 15

(modificate lett. k), m), o) al comma 1, modificati commi 2, 4 e 5 da art. 34 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, successivamente sostituito comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Pacchetti turistici, programmi di viaggio e opuscoli informativi
1. I programmi concernenti viaggi, crociere, gite ed escursioni, con o senza prestazioni relative al soggiorno, prodotti e organizzati da agenzie di viaggio e turismo, sia per il territorio nazionale che per l'estero, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione e diffusione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:
a) soggetto produttore e organizzatore;
b) date di svolgimento;
c) durata complessiva e numero dei pernottamenti;
d) quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi con menzione di quelli esclusi, ed eventuale acconto da versare all'atto d'iscrizione nonché le scadenze per il versamento del saldo;
e) qualità e quantità dei servizi forniti, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o altro tipo di alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria o classificazione o livello di comfort;
f) termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;
g) condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia, o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
h) periodo di validità del programma;
i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 14 con l'indicazione dei rischi coperti;
j) numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data massima entro la quale deve essere comunicato l'eventuale annullamento all'utente dei servizi turistici;
k) estremi della SCIA;
l) misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni previste dai programmi di viaggio;
m) dichiarazione che il contratto è sottoposto alle disposizioni della presente legge e della Direttiva n. 90/314/CEE, nonché del decreto legislativo n. 79 del 2011;
n) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia danni di cui all'articolo 17;
o) avvertenze obbligatorie previste dall'articolo 16 della Legge 3 agosto 1998, n. 269 Sito esterno (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e dall'articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
2. Il riferimento ai predetti programmi deve essere citato nei documenti di viaggio. Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento. A tal scopo il programma è posto a disposizione dei consumatori. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a far pervenire al Comune o all'Unione di Comuni bozza delle pubblicazioni di cui al presente articolo. Eventuali rilievi del Comune o dell'Unione di Comuni relativi alla regolarità delle pubblicazioni devono pervenire all'agenzia di viaggio interessata entro venti giorni dal ricevimento della bozza di stampa, fatta salva ogni ulteriore e successiva verifica in ordine alla corrispondenza tra le pubblicazioni stesse e le prestazioni effettuate. Trascorso tale termine senza rilievi da parte del Comune o dell'Unione di Comuni, la diffusione può essere effettuata. La pubblicità dei programmi, in qualsiasi forma realizzata, deve contenere l'esplicito riferimento ai corrispondenti programmi inviati al Comune o all'Unione di Comuni.
3. I programmi, ed opuscoli relativi all'offerta al pubblico di singoli servizi turistici, ovvero i relativi contratti ove previsti, devono contenere gli elementi pertinenti allo specifico servizio offerto indicati nella Convenzione Internazionale sui contratti di viaggio (CCV) di cui alla Legge n. 1084 del 1977 Sito esterno e successive integrazioni e modifiche.
4. Il programma di viaggio deve indicare gli organismi ai quali il turista può rivolgersi in caso di eventuali controversie e il numero telefonico per l'assistenza o numero verde, che può essere predisposto sia dall'organizzazione del viaggio ovvero sia anche dagli organismi di tutela del turista promossi da associazione/i dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori utenti di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).
5. I programmi di viaggio oggetto del presente articolo, quando diffusi per via telematica, sono soggetti alla disciplina prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L.15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno) che regolamenta le vendite per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005.
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 35 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Agenzie sicure in Emilia-Romagna
1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti in Emilia-Romagna che adottano un disciplinare che garantisca un alto livello nell'organizzazione e nella sicurezza dei servizi offerti e di rispetto del "turismo etico", possono richiedere l'iscrizione all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" tenuto dall'Assessorato regionale competente e pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale e sul sito Internet della Regione.
2. Le modalità di accesso e di gestione dell'elenco di cui al precedente comma, sono stabilite con atto della Giunta, garantendo in ogni caso la consultazione degli organismi a tutela del turista o delle rappresentanze regionali delle Associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992.
Art. 17

(sostituito comma 2 da art. 34 L.R. 23 luglio 2010, n. 7) , modificata lett. c) comma 4 da art. 36 L.R. 27 giugno 2014, n. 7)

Fondo di garanzia danni
1. La Regione costituisce un fondo a garanzia dei danni causati nei confronti degli utenti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco "Agenzie sicure in Emilia-Romagna" di cui all'articolo 16, fruitori dei servizi turistici di cui all'articolo 15, quando tali danni non siano imputabili ai soggetti di cui all'articolo 2 nè al prestatore del servizio.
2. Il fondo può essere costituito presso un organismo collettivo di garanzia fidi, di secondo grado, del settore terziario con operatività a livello regionale, che associ almeno tre consorzi e cooperative di garanzia del settore terziario, individuato dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti requisiti:
a) essere beneficiari di contributi di enti pubblici locali;
b) associare direttamente o attraverso i consorzi fidi di primo grado aderenti, a parità di condizione, qualunque operatore turistico che ne faccia richiesta;
c) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna dei motivi e delle cause di scioglimento.
3. I rapporti tra la Regione e il soggetto incaricato della gestione del fondo sono regolati da un'apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale, che disciplina:
a) le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione del fondo;
b) le modalità e le procedure di gestione del fondo;
c) le modalità di concessione del risarcimento del danno ai clienti delle agenzie di viaggio iscritte all'elenco di cui all'articolo 16;
d) le verifiche che la Regione può svolgere in ordine all'utilizzo del fondo.
4. Per l'assegnazione del risarcimento di cui al comma 3, lettera c), il soggetto incaricato della gestione del fondo, si avvale del parere di un Comitato composto:
a) da un rappresentante del soggetto incaricato della gestione del fondo, che lo presiede;
b) da quattro rappresentanti le categorie del settore delle agenzie di viaggio;
c) da un rappresentante degli organismi a tutela del turista o delle Associazioni dei consumatori ammesse nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992;
d) da un rappresentante della Regione Emilia-Romagna.
5. Le procedure, i criteri e le modalità di designazione dei componenti il Comitato sono stabiliti dalla Giunta regionale.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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