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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 31 marzo 2003, n. 7

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE, ORGANIZZAZIONE E VENDITA VIAGGI, SOGGIORNI E SERVIZI TURISTICI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 1997, N. 23 (DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO)

Art. 6

(già sostituito da art. 39 L.R. 12 febbraio 2010, n. 4) , nuovamente sostituito da art. 26 L.R. 27 giugno 2014, n. 7, poi modificato comma 2 da art. 17 L.R. 25 marzo 2016, n. 4)

Apertura di sede secondaria o filiale di agenzia di viaggio e turismo
1. Le agenzie di viaggio e turismo già legittimate a operare ed aventi la sede principale in Italia che intendono aprire una sede secondaria, sono tenute a presentare apposita comunicazione al SUAP territorialmente competente, il quale provvede a sua volta ad informarne il SUAP cui è stata presentata la SCIA per l'apertura della sede principale.
2. I contenuti della comunicazione di cui al comma 1 e le modalità di presentazione della medesima sono definite con apposito atto della Giunta regionale.

Note del Redattore:

(il riferimento all'art. 5 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 è da intendersi quale riferimento all'art. 5 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 e i riferimenti all'art. 14 della L.R. 4 marzo 1998 n. 7 sono da intendersi quali riferimenti all'art. 13 della L.R. 25 marzo 2016, n. 4 come stabilito dall'art. 18 della stessa legge)

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