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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003

Art. 12
Revisione degli allegati
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.
2. Le modifiche del contenuto dell'allegato B, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea, sono compiute previo parere della Commissione regionale per l'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera f).

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