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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 71 del 15 maggio 2003

Art. 4
Commissione regionale per l'autotrasporto
1. È istituita la Commissione regionale per l'autotrasporto, composta da:
a) l'Assessore regionale ai trasporti, o suo delegato, con funzioni di presidente della Commissione;
b) gli Assessori provinciali ai trasporti, o loro delegati;
c) quattro rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;
d) due rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo, di cui uno del settore dell'autotrasporto;
e) quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello regionale e aderenti, rispettivamente, alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio e dell'artigianato;
f) un rappresentante del sistema camerale emiliano-romagnolo;
g) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. La Commissione regionale può motivatamente chiamare a partecipare alle proprie sedute un rappresentante del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo di Bologna e un rappresentante della sezione regionale dell'albo nazionale gestori rifiuti.
3. I componenti della Commissione regionale sono nominati con determinazione del responsabile della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di trasporti, su designazione degli enti e delle organizzazioni indicate ai commi precedenti.
4. La Commissione regionale provvede a:
a) formulare indirizzi per assicurare l'omogeneità dell'azione delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 3;
b) svolgere funzioni di concertazione e raccordo con il Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 3 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) formulare pareri sui programmi e sulle direttive elaborate dalla Regione in materia di autotrasporto;
d) formulare proposte relative allo sviluppo delle attività di formazione, ricerca e studio nel settore dell'autotrasporto;
e) formulare proposte relative alla predisposizione di protocolli di intesa e di forme di concertazione con le amministrazioni preposte a garantire la sicurezza della circolazione ed il rispetto delle normative di sicurezza sociale nel settore dell'autotrasporto;
f) fornire pareri in ordine alle modifiche del contenuto dell'allegato B (esami per l'autotrasporto) della presente legge, che non costituiscano il recepimento di norme statali o dell'Unione europea;
g) formulare proposte per la definizione dei criteri di autorizzazione degli enti di formazione che svolgono i corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);
h) svolgere audizioni ed altre forme di consultazione nei confronti delle associazioni dei lavoratori, degli utenti e dei consumatori, in riferimento agli interessi coinvolti nella definizione delle politiche per l'autotrasporto.
5. La Commissione regionale è convocata dal suo presidente, anche su richiesta di una Commissione provinciale di cui all'articolo 3.
6. La Regione assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione e per l'espletamento delle relative attività di segreteria.

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