LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 11
Sanzioni
1.
La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla
legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).