LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Art. 5
Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella
1.
Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17
del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 (Norme di esecuzione relative al
titolo III della l. 6 giugno 1974, n. 298 , concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della Provincia o dei relativi incaricati.
2.
L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall'
articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978 .
3.
Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
4.
La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al
titolo III della legge n. 298 del 1974 spettano agli addetti della Provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell'
articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
5.
In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all'
articolo 21 della legge n. 298 del 1974 .