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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Art. 6
Esami per il conseguimento di idoneità professionali
1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a) al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 Sito esterno;
b) al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all' articolo 5 della legge n. 264 del 1991 Sito esterno;
c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:
a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;
b) un membro esperto designato dalla Provincia;
c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con proprio regolamento la Provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.
4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.
6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.
7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.
8. Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.
9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.
10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.
11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.
12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all' articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 Sito esterno.

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