LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9
NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 12 luglio 2023, n. 7Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1.
La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all'
articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
2.
La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.
3.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'
articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 , restano ferme le disposizioni statali in materia.
Art. 2
Funzioni provinciali
1.
Le Province esercitano le funzioni concernenti:
a)
l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all'
articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b)
la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all'
articolo 32 della legge n. 298 del 1974 ;
c)
il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al
titolo III della legge n. 298 del 1974 ;
d)
gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
e)
gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all'
articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
f)
gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all'
articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
g)
l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell'
articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 ;
h)
il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all'
articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 ;
i)
l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all'
articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
j)
l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell'
articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 .
2.
Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.
3.
Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4.
Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.