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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, restano ferme le disposizioni statali in materia.
Art. 2
Funzioni provinciali
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:
a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all' articolo 32 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 Sito esterno (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 Sito esterno (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno;
h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno;
i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 Sito esterno (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell' articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.

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