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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Sanzioni
1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Revisione degli allegati
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.
2. Abrogato.
Art. 13

(modificato comma 2 da art. 53 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.
2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell' 1 gennaio 2007. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.

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