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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 13 maggio 2003, n. 9

NORME IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO E MOTORIZZAZIONE CIVILE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 23 dicembre 2004 n. 27

L.R. 12 luglio 2023, n. 7

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La presente legge detta una prima disciplina regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di autotrasporto e di motorizzazione civile di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
2. La presente legge persegue l'obiettivo della semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'uniformità nel trattamento degli utenti, nonché il miglioramento della qualificazione degli operatori nei settori dell'autotrasporto, della circolazione stradale e della nautica da diporto, al fine di incrementare le condizioni di sicurezza generale e di sostenibilità dello sviluppo economico e sociale.
3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge in merito all'esercizio delle funzioni amministrative di cui all' articolo 105, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno, restano ferme le disposizioni statali in materia.
Art. 2
Funzioni provinciali
1. Le Province esercitano le funzioni concernenti:
a) l'iscrizione delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi negli albi provinciali di cui all' articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada);
b) la licenza per l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto proprio, di cui all' articolo 32 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
c) il controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 Sito esterno;
d) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di merci per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 Sito esterno (Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali);
e) gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale relativa all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 264 Sito esterno (Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
f) gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno (Nuovo codice della strada);
g) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle autoscuole, ai sensi dell' articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno;
h) il riconoscimento e la vigilanza sui centri di istruzione automobilistica, costituiti dai consorzi di autoscuole di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno;
i) l'autorizzazione e la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 Sito esterno (Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche);
j) l'autorizzazione e la vigilanza amministrativa sull'attività di revisione dei veicoli esercitata dalle imprese di autoriparazione, ai sensi dell' articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
2. Le funzioni autorizzatorie e di vigilanza di cui al comma 1 comprendono le variazioni dei titoli autorizzatori, l'adozione dei provvedimenti di revoca, di sospensione, di cancellazione, previsti in relazione alla perdita di requisiti, e l'applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti all'accertamento di infrazioni.
3. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
4. Le Province provvedono a trasmettere periodicamente alla Regione i dati e gli elementi conoscitivi relativi agli albi provinciali dell'autotrasporto per conto di terzi e alle licenze per l'autotrasporto in conto proprio, secondo quanto concordato con la direzione generale regionale competente in materia di trasporti.
Titolo II
NORME SULL'AUTOTRASPORTO
Art. 3
Commissioni provinciali per l'autotrasporto
1. Ciascuna Provincia istituisce una Commissione consultiva per l'autotrasporto composta da:
a) il dirigente della Provincia, o un funzionario da lui delegato, competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'autotrasporto in conto proprio e per la tenuta dell'albo provinciale dell'autotrasporto per conto di terzi, con funzioni di presidente della Commissione;
b) un rappresentante dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante della locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
d) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto;
e) un rappresentante designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali del movimento cooperativo nel settore dell'autotrasporto;
f) da uno a quattro rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, secondo il numero definito dalla Provincia con l'atto di istituzione della Commissione; i rappresentanti sono designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello locale, individuate dalla Camera di commercio e aderenti alle associazioni nazionali dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dell'artigianato e del movimento cooperativo.
2. Per ciascun componente della Commissione, l'ente o l'organizzazione di appartenenza designa un rappresentante effettivo ed uno supplente.
3. I componenti della Commissione, effettivi e supplenti, rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
4. La Provincia nomina un segretario e il relativo supplente, e assicura quanto necessario per il funzionamento della Commissione.
5. La Provincia può prevedere la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della Commissione ed al segretario. L'eventuale previsione dei gettoni di presenza deve essere conforme ai criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 3, della presente legge.
6. I componenti della Commissione che senza giustificato motivo non partecipino alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e sono sostituiti, per la rimanente durata in carica della Commissione, mediante designazione e nomina di nuovi componenti.
7. La Commissione si pronuncia, con parere non vincolante, nell'ambito dei seguenti procedimenti amministrativi:
a) rilascio della licenza per l'autotrasporto di merci per conto proprio, per autoveicoli aventi portata utile superiore a 3 mila chilogrammi;
b) cancellazione dall'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, per accertata carenza di requisiti;
c) radiazione o sospensione dall'albo di cui alla lettera b), a titolo di sanzione disciplinare.
8. La Provincia può stabilire con regolamento che il parere di cui al comma 7, lettera a), non sia richiesto nei seguenti casi:
a) istanza presentata da soggetto già titolare di licenza per il conto proprio;
b) trasformazione di licenza provvisoria in licenza definitiva.
9. Fino alla nomina della Commissione, la Provincia provvede all'espletamento dei procedimenti amministrativi di cui al comma 7 senza avvalersi del relativo parere.
Art. 4
Commissione regionale per l'autotrasporto
Abrogato.
Art. 5
Controllo sull'osservanza delle tariffe a forcella
1. Al fine del controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nell'autotrasporto di merci per conto terzi, le imprese iscritte agli albi provinciali dell'autotrasporto sono tenute a conservare per due anni una copia delle lettere di vettura e una copia staccabile del giornale di bordo, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56 Sito esterno (Norme di esecuzione relative al titolo III della l. 6 giugno 1974, n. 298 Sito esterno, concernente istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, e successive modificazioni), esibendole o trasmettendole ad ogni richiesta della Provincia o dei relativi incaricati.
2. L'obbligo di cui al comma 1 sostituisce l'obbligo di trasmissione dei documenti previsto dall' articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 56 del 1978 Sito esterno.
3. Le imprese che non ottemperano all'obbligo di conservazione dei documenti di cui al comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 300. In caso di accertamento di più violazioni del medesimo obbligo si applica una sanzione massima pari a euro 900, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale).
4. La prevenzione e l'accertamento degli illeciti di cui al titolo III della legge n. 298 del 1974 Sito esterno spettano agli addetti della Provincia incaricati del servizio di polizia stradale, alla Polizia municipale e agli altri agenti addetti ai servizi di polizia stradale, a norma dell' articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
5. In caso di inosservanza delle tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada, la Provincia applica le sanzioni disciplinari di cui all' articolo 21 della legge n. 298 del 1974 Sito esterno.
Titolo III
NORME SULLE IDONEITÀ PROFESSIONALI
Art. 6
Esami per il conseguimento di idoneità professionali
1. La Provincia provvede alla gestione degli esami relativi:
a) al conseguimento dell'idoneità professionale per la direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 395 del 2000 Sito esterno;
b) al conseguimento dell'idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui all' articolo 5 della legge n. 264 del 1991 Sito esterno;
c) all'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola, di cui all' articolo 123, comma 7, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
2. Per lo svolgimento degli esami la Provincia si avvale di commissioni composte da:
a) un funzionario della Provincia, con funzioni di presidente;
b) un membro esperto designato dalla Provincia;
c) un membro esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Con proprio regolamento la Provincia può ampliare la composizione delle commissioni di esame.
4. I componenti delle commissioni di esame rimangono in carica tre anni dal provvedimento di nomina, adottato dalla Provincia secondo il proprio ordinamento.
5. La Provincia nomina un segretario e assicura quanto necessario per il funzionamento delle commissioni di esame, prevedendo in particolare la corresponsione di gettoni di presenza ai componenti della commissione ed al segretario, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 2, della presente legge.
6. Per ogni componente delle commissioni di esame e per il segretario si provvede alla designazione e alla nomina di un supplente.
7. Con proprio regolamento la Provincia determina le cadenze temporali per lo svolgimento degli esami.
8. Le materie oggetto degli esami, le modalità di svolgimento e i requisiti di ammissione, sono definiti rispettivamente dagli allegati B, C e D della presente legge.
9. La Provincia istituisce e riscuote appositi diritti di segreteria per la partecipazione agli esami, secondo i criteri definiti nell'allegato A, paragrafo 1, della presente legge.
10. Le Province possono stipulare accordi tra di esse per organizzare e svolgere unitariamente gli esami, anche avvalendosi di un'unica commissione per più ambiti provinciali.
11. Fino all'istituzione delle commissioni, l'espletamento degli esami è assicurato dalle commissioni esistenti.
12. La Provincia provvede al rilascio degli attestati di cui all' articolo 10, comma 2, della legge n. 264 del 1991 Sito esterno.
Art. 7
Disposizioni sull'abilitazione a insegnante e istruttore di autoscuola
1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante e istruttore di autoscuola è automaticamente sospesa qualora il titolare subisca provvedimenti di sospensione della patente di guida, o qualora perda qualcuno dei requisiti di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'allegato D, paragrafo 3, della presente legge.
2. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti, di cui al comma 1.
Art. 8
Corsi di formazione professionale
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalità ai quali gli enti di formazione devono attenersi nell'organizzazione e nello svolgimento dei seguenti corsi:
a) corsi per la preparazione all'esame di idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e di persone, previsti dall' articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 395 del 2000 Sito esterno;
b) corsi per la preparazione dei responsabili tecnici delle officine che svolgono attività di revisione dei veicoli, previsti all' articolo 240, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Sito esterno (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
2. La Provincia sulla base dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 definisce il termine di attivazione dei corsi.
Titolo IV
NORME SU SCUOLE NAUTICHE E OFFICINE
PER LA REVISIONE AUTO
Art. 9
Scuole nautiche
1. Si definiscono "scuole nautiche" i centri per l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, di cui all' articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno.
2. Ciascuna sede di scuola nautica è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia nel cui territorio è ubicata.
3. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento della disponibilità e dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei requisiti soggettivi indicati nell'allegato E della presente legge, oltre alla verifica della disponibilità di personale idoneo alle funzioni di istruttore ed all'attività di insegnamento ai sensi degli articoli 27, comma 1, e 28, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno. L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del capo del Compartimento marittimo o del direttore dell'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come previsto dall' articolo 28, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno, in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico e dei titoli in possesso del personale docente.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza tecnica sulle scuole nautiche, la Provincia può avvalersi degli organismi competenti al rilascio del parere di cui al comma 3, secondo quanto disposto dall' articolo 105, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno.
5. Le scuole nautiche curano la tenuta di un registro vidimato dalla Provincia contenente:
a) data di iscrizione e generalità degli allievi;
b) luogo, data e orari delle lezioni di teoria e delle esercitazioni pratiche, e relativa partecipazione degli allievi.
6. I corsi per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche devono prevedere i minimi di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche indicati nell'allegato E della presente legge.
7. I soggetti non autorizzati ai sensi del comma 2 non possono fregiarsi del titolo di "scuola nautica" e nella pubblicizzazione delle proprie attività non possono porre riferimenti al conseguimento delle patenti nautiche ed alla preparazione ai relativi esami.
8. Le scuole nautiche, nella pubblicizzazione della loro attività, devono riportare gli estremi dell'autorizzazione conseguita ai sensi del comma 2.
9. Fatto salvo quanto previsto all' articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 431 del 1997 Sito esterno, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 2500:
a) chi esercita l'attività di scuola nautica in assenza di autorizzazione;
b) chi viola i divieti di cui al comma 7.
10. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 600 il titolare di scuola nautica il quale non rispetti quanto previsto dai commi 3, 5, 6 e 8.
11. Nel caso di accertata perdita dei requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione, la Provincia intima al titolare la regolarizzazione entro congruo termine, comunque non superiore ai sessanta giorni, disponendo, nei casi più gravi, la sospensione dell'autorizzazione. In caso di mancata regolarizzazione entro il termine, e negli eventuali ulteriori casi previsti dai regolamenti provinciali, si provvede alla revoca dell'autorizzazione.
Art. 10
Officine per la revisione auto
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni di veicoli di cui all' articolo 80, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno, il titolare dell'impresa individuale, o il responsabile tecnico nei casi di cui all' articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno, deve aver superato il corso di formazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della presente legge. Il requisito vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il termine di attivazione dei corsi di formazione.
2. I titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate in data antecedente al termine di cui al comma 1, devono frequentare il corso di formazione superando la prova finale entro la seconda sessione dalla attivazione dei corsi. Il termine è prorogato alla quarta sessione dalla attivazione dei corsi, per i titolari o i responsabili tecnici di imprese autorizzate i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli. In caso di inosservanza di tali termini la Provincia provvede alla sospensione dell'autorizzazione all'impresa fino all'accertato superamento del corso di formazione da parte del titolare o del responsabile tecnico dell'impresa.
3. Nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti contenuti e modalità di svolgimento dei corsi differenziati per i titolari o i responsabili tecnici i quali abbiano già frequentato presso un ente di formazione un corso per l'esecuzione delle revisioni di veicoli.
4. Le funzioni di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate all'esecuzione delle revisioni attengono alla permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, alla regolare tenuta dei registri delle revisioni e alla corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni.
5. La Provincia provvede in particolare a verificare, anche tramite periodica attività ispettiva:
a) l'iscrizione nel registro delle imprese di cui all' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) o nell'albo delle imprese artigiane di cui all' articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge quadro per l'artigianato), per l'esercizio dell'attività di autoriparazione di cui all' articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 Sito esterno (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
b) l'esercizio effettivo di tutte le attività di cui all' articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 Sito esterno;
c) il possesso di adeguata capacità finanziaria, secondo parametri prestabiliti;
d) il possesso di idonei locali, attrezzature e strumentazioni, accertato dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
e) il possesso in capo al titolare dell'impresa o al responsabile tecnico dei requisiti personali e professionali di cui all'articolo 240, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno;
f) la corretta tenuta dei registri, vidimati dalla Provincia, in cui sono annotate le istanze di revisione;
g) la corretta applicazione delle tariffe relative alle revisioni fissate a norma dell' articolo 80, comma 12, del decreto legislativo n. 285 del 1992 Sito esterno.
6. L'esercizio della vigilanza amministrativa è svolto dalla Provincia secondo la procedura di cui all' articolo 336 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 Sito esterno. L'applicazione delle sanzioni previste può essere compiuta anche sulla base degli esiti delle verifiche effettuate dagli uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11
Sanzioni
1. La Provincia ed i relativi incaricati provvedono all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge secondo le norme di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
Art. 12
Revisione degli allegati
1. La Giunta regionale provvede con propri atti alle modifiche del contenuto degli allegati alla presente legge. Le relative disposizioni entrano in vigore con la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del nuovo testo coordinato degli allegati come modificati.
2. Abrogato.
Art. 13

(modificato comma 2 da art. 53 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)

Abrogazioni e disposizioni transitorie
1. La legge regionale 10 maggio 1978, n. 14 (Subdelega alle Province dell'attività istruttoria relativa alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci) è abrogata.
2. L'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 6, comma 8, della presente legge, relativamente ai contenuti dell'allegato B (Esami per l'autotrasporto), è rinviata alla data dell' 1 gennaio 2007. Fino a tale termine, le materie oggetto degli esami per l'autotrasporto, le modalità di svolgimento ed i requisiti di ammissione, rimangono regolati dalla normativa statale.

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