Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.
3. Le Comunità montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.

Espandi Indice