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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004

Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari designati collegialmente dalle Comunità montane e dalle Province.

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