LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
BOLLETTINO UFFICIALE n. 9 del 20 gennaio 2004
Art. 28
Abrogazioni
1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 25 della presente legge.