LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994 , d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.
3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna ancora scoperte.