LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994 , la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;
b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni;
c) società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975 , nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;
d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994 .
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990 , possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.