LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana:
a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di ''denominazione di origine'' o ''indicazione geografica'', di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 );
b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;
d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.