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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

LEGGE PER LA MONTAGNA

Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
1. Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell'identità culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale.
2. In particolare, le Comunità montane promuovono la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle attività espressive tradizionali e popolari ed anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni interessate.
3. Le Comunità montane sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 Sito esterno (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).

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