LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 21
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 , in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.