LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):
"a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;"
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.