LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 23
(modificato comma 1 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in atmosfera.
2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.