LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 3
(modificato comma 2 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 1, sono predisposti sentite le Province e le Comunità montane coinvolte.