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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2

Art. 10
Destinazione delle risorse del fondo nazionale per la montagna
1. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994 Sito esterno, sono suddivise secondo le seguenti quote:
a) ottanta per cento, conferito al fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 8;
b) venti per cento, conferito al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
2. Le percentuali di riparto di cui al comma 1 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

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