LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 giugno 2008, n. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 luglio 2020 n. 3 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
TITOLO IV
Disposizioni in materia di servizi pubblici e di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle zone montane
Art. 13
Organizzazione dei servizi scolastici
1.
Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonché di opportunità formative nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli organi decentrati del Ministero dell'istruzione e con le istituzioni scolastiche interessate.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una adeguata offerta di sedi e di spazi per le attività educative e formative, nonché l'organizzazione ottimale della rete scolastica, dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.
3.
La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.
Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1.
Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2.
I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'
articolo 23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte di cui al comma 1.
3.
La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
1.
Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'
articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2.
La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.
3.
La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna ancora scoperte.
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali
1.
La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.
2.
Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria
1.
In attuazione di quanto disposto dall'
articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della
legge regionale 6 luglio 1974, n. 26(Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a)
coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;
b)
società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettere a) e b)
della legge 9 maggio 1975, n. 153(Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni;
c)
società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'
articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;
d)
eredi considerati affittuari, ai sensi dell'
articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203(Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5
della legge n. 97 del 1994.
2.
Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'
articolo 12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1.
Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana:
a)
fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di ''denominazione di origine'' o ''indicazione geografica'', di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'
articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
b)
favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
c)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;
d)
promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.
Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
1.
Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell'identità culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale.
2.
In particolare, le Comunità montane promuovono la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle attività espressive tradizionali e popolari ed anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni interessate.
3.
Le Comunità montane sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale individuate dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288(Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).
Art. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico
1.
Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualità.
Art. 21
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori
1.
Ai fini dell'applicazione dell'
articolo 16 della legge n. 97 del 1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.
2.
L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica
1.
Al comma 4 dell'
articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):
"a bis)
lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;"
2.
Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 23
(modificato comma 1 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1.
I contributi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in atmosfera.
2.
I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3.
Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.