LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 giugno 2008, n. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 luglio 2020 n. 3 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
TITOLO V
Norme finali
Art. 24
(modificati commi 1 e 4, abrogati commi 2 e 3 da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10)
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna,
di cui all'articolo 3 bis,la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2.
3.
4.
Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi
di cui agli articoli 8 e 9, la Regione fa fronte:
a)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna,
di cui all'articolo 8, mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
b)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico,
di cui
all'articolo 9, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
c)
per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane,
di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'
articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997.
5.
Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri relativi nonché l'eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.
Art. 25
Disposizioni transitorie
1.
I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'
articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22(Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2.
I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.
Art. 26
Modifica alla
legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi
1.
Nella
legge regionale 26 aprile 2001, n. 11(Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:
"Art. 7 bis
Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento
1.
La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a)
una prima quota di 260 mila euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b)
una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
c)
una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
2.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione."
Art. 27
Modifica alla
legge regionale n. 30 del 1981e istituzione
1.
Nella
legge regionale 4 settembre 1981, n. 30(Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1.
È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2.
All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3.
L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4.
Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.".
Art. 28
Abrogazioni
1.
La
legge regionale 19 luglio 1997, n. 22(Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 25 della presente legge.