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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 1

(prima sostituito comma 5 ed inserito comma 5 bis da art. 18 L.R. 30 giugno 2008, n. 10, poi modificato comma 5 bis da art. 31 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, infine inserito comma 5 ter da art. 8 L.R. 29 dicembre 200, n. 11)

Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.
3. Le Comunità montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.
5. Ai fini della presente legge si definiscono:
a) Comuni montani: i Comuni compresi nelle zone montane di cui alla lettera b);
b) zone montane: i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto della Giunta regionale.
5 bis. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano alle Unioni di Comuni comprendenti zone montane, d'ora in poi definite "Unioni di Comuni montani", ivi compreso il Nuovo Circondario imolese, di cui all' articolo 23 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6(Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
5 ter. Per le finalità della presente legge, la Regione promuove l'integrazione delle politiche che concorrono allo sviluppo della montagna e delle aree interne con gli strumenti, anche organizzativi, da individuarsi con delibera della Giunta regionale. A tale fine, l'assessore regionale competente in materia di politiche per la montagna garantisce i necessari coordinamento, indirizzo e coinvolgimento delle strutture interne e dei soggetti esterni che partecipano alla governance territoriale.

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