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Documento vigente: Testo Originale

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Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica
della
1.
Al comma 4 dell' articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):
"a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;"
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.

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