LEGGE REGIONALE 20 gennaio 2004, n. 2
LEGGE PER LA MONTAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 giugno 2008, n. 10 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25 L.R. 31 luglio 2020 n. 3 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11 L.R. 20 maggio 2021, n. 5 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Art. 27
Modifica alla
legge regionale n. 30 del 1981e istituzione
dell'albo regionale delle imprese forestali
1.
Nella
legge regionale 4 settembre 1981, n. 30(Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis
Albo regionale delle imprese forestali
1.
È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2.
All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3.
L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4.
Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.".