Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 5

NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990, N. 14 E 12 MARZO 2003, N. 2

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 15 luglio 2016, n. 11

(1)

Art. 8

(sostituito comma 2 e aggiunto comma 2 bis da art. 25 L.R. 15 luglio 2016, n. 11)

Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte di ambito distrettuale, comunale, o di Unione di Comuni, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dai Comuni, o dalle loro Unioni, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
2 bis. La Regione esercita una funzione di monitoraggio rispetto alle esperienze realizzate in ambito locale, e promuove, di concerto con i Comuni, o le loro Unioni, occasioni di confronto e riflessione in materia di integrazione a livello regionale anche al fine della formulazione e dell'aggiornamento del Programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).

Note del Redattore:

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della presente legge, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b) della Costituzione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 7 luglio 2005 pubblicata nella G.U. del 27 luglio 2005, n. 30, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, lettera d) e comma 5; 6, 7 e 10, sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 24 maggio 2004 e depositato in cancelleria il 31 maggio 2004, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), 114 e 120 della Costituzione.

Espandi Indice