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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

Art. 2
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
1. Il presidente della Giunta regionale assicura e promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. Il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale delle iniziative e dei compiti svolti ai sensi del comma 1.
3. La partecipazione degli Enti locali alle iniziative ed ai compiti svolti ai sensi del comma 1 è disciplinata dalla Giunta regionale previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).

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