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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

Art. 3
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
1. Per il periodico adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'emanazione di atti normativi comunitari o alle sentenze della Corte di giustizia, entro il primo luglio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il progetto di legge comunitaria regionale che deve essere approvata entro il 31 dicembre e deve indicare nel titolo l'intestazione "Legge comunitaria regionale" con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il testo della legge comunitaria regionale è trasmesso per conoscenza al Governo ed è accompagnato da una relazione sullo stato di attuazione del diritto comunitario nell'ordinamento regionale.
2. La legge comunitaria regionale:
a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale e attua, in particolare, le direttive comunitarie, disponendo inoltre quanto necessario per il completamento dell'attuazione dei regolamenti comunitari;
b) detta disposizioni per l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e degli altri provvedimenti, anche di rango amministrativo, della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento per la Regione;
c) reca le disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari di cui alle lettere a) e b);
d) individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi all'uopo necessari;
e) reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione europea.
3. La Regione Emilia-Romagna nell'ambito delle proprie competenze e nel perseguimento delle finalità statutarie partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Regione promuove altresì la conoscenza delle attività dell'Unione europea presso gli Enti locali e i soggetti della società civile del territorio regionale e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea. La Giunta regionale determina, con proprio atto, le modalità per l'eventuale cofinanziamento e l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le iniziative di cui al presente comma.

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