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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 12
Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.
2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 3, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.
Art. 13
Esercizio associato delle funzioni comunali
1. Quando la legge non stabilisce requisiti demografici, territoriali o organizzativi, i Comuni possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite o conferite, ivi comprese le funzioni fondamentali stabilite dalla legge statale. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001.
2. Nell'ipotesi di Comuni ricompresi in Associazioni intercomunali, la legge regionale può condizionare l'esercizio delle funzioni ad una durata minima dell'accordo associativo. Il conferimento delle funzioni ai Comuni con il vincolo dell'esercizio da parte della forma associativa diviene operativo a seguito dell'accettazione da parte della forma associativa. In tale ipotesi, le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni vengono trasferite al Comune sede istituzionale dell'Associazione con vincolo di destinazione alle gestioni associate.
Art. 14
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2001 e dalle disposizioni adottate nei vari settori in attuazione dei principi ivi contenuti, la Regione e le Province, nella adozione dei seguenti atti e provvedimenti, devono prevedere criteri preferenziali, relativamente alla erogazione di contributi ai Comuni, per gli interventi posti in essere dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane e dalle Associazioni intercomunali, tenendo conto della densità demografica dei territori:
a) programma poliennale degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) e relativi provvedimenti attuativi;
b) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3);
c) direttive applicative del programma poliennale degli interventi regionali per la promozione e la commercializzazione turistica di cui all'articolo 5, comma 4 della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28) e relativi provvedimenti attuativi;
d) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 48, comma 10 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
e) provvedimenti di approvazione e finanziamento dei progetti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione);
f) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia);
g) provvedimento della Giunta regionale di riparto alle Province dei fondi per gli interventi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10);
h) provvedimento della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31, comma 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina).
2. I criteri preferenziali di cui al comma 1 si applicano nei casi in cui le domande siano presentate sulla base di atti deliberati all'unanimità da un organo composto dai rappresentanti di tutti i Comuni aderenti alla forma associativa, o comunque sulla base di atti di adesione di tutti i Comuni aderenti della forma associativa.
Art. 15
Associazioni intercomunali - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 11 del 2001, è inserito il seguente comma:
"2 bis. In deroga a quanto previsto al comma 2, l'Associazione può essere costituita anche tra Comuni non confinanti quando la continuità territoriale sia interrotta da parti del territorio di un Comune con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti.".
2. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2001 è soppresso, a partire dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. A tal fine, ove necessario, si provvede all'adeguamento del Programma di riordino territoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali).

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