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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

BOLLETTINO UFFICIALE n. 41 del 25 marzo 2004

CAPO III
Comunità e territori montani
Art. 17
Sviluppo delle zone montane
1. La Regione assume la valorizzazione delle zone montane come impegno prioritario.
2. I Comuni e le Comunità montane, unitamente alle Province ed alla Regione, cooperano nella realizzazione di un sistema integrato di azioni intersettoriali per lo sviluppo delle zone montane, attraverso strumenti di programmazione negoziata definiti con apposita legge regionale.
Art. 18
Organi delle Comunità montane
1. Il Consiglio della Comunità montana è formato da componenti degli organi dei Comuni da cui essa è costituita.
2. Il numero dei componenti il Consiglio della Comunità montana, stabilito dallo statuto, deve rispettare i limiti previsti per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, fatta salva l'esigenza di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3. La composizione e le modalità di elezione del Consiglio della Comunità montana sono stabiliti dallo statuto secondo uno dei seguenti modelli:
a) elezione di un uguale numero di rappresentanti di ciascun Consiglio comunale mediante scheda con voto limitato ad un candidato, in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze, con esclusione, a pena di nullità dell'elezione, di ogni e qualsiasi interferenza della maggioranza;
b) elezione congiunta del Consiglio della Comunità montana con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti, in un'unica assemblea alla quale partecipano tutti i consiglieri dei Comuni in essa ricompresi ciascuno dei quali ha diritto a un voto;
c) individuazione di tutti i sindaci quali membri di diritto del Consiglio comunitario ed elezione della rimanente quota di componenti con il metodo di cui alla lettera b). A tal fine, ogni sindaco deve dichiarare, in sede di presentazione delle liste, il proprio collegamento con una di esse. I seggi sono attribuiti con il metodo proporzionale puro. Qualora la lista maggioritaria risulti avere conseguito oltre il sessanta per cento dei seggi, sommando quelli ottenuti sulla base del risultato della votazione e quelli dei sindaci membri di diritto che ad essa hanno dichiarato il collegamento, dai seggi elettivi si detrae un numero pari a quello necessario per riportare la consistenza della rappresentanza della lista non oltre il sessanta per cento dei componenti l'organo. I seggi così sottratti vengono ridistribuiti con metodo proporzionale tra le altre liste concorrenti.
4. Lo Statuto disciplina le modalità di elezione del Presidente della Comunità montana, da scegliersi tra sindaci, assessori e consiglieri dei Comuni partecipanti. Lo Statuto può prevedere che il Presidente sia scelto tra i sindaci.
5. La Giunta è composta da un numero di membri pari a quello previsto per i Comuni di pari dimensioni. In deroga a tale criterio, lo statuto può stabilire che la Giunta sia composta dai sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati membri dei Consigli o delle Giunte comunali.
Art. 19
Garanzie delle minoranze
1. In tutti i casi in cui la legge prevede una rappresentanza delle minoranze consiliari in seno ad enti od organi sovracomunali, deve essere garantita una elezione priva di ingerenze da parte della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza. Deve altresì essere garantito il permanere del rapporto fiduciario tra maggioranza o minoranza dei singoli Comuni ed i rispettivi rappresentanti.
Art. 20
Adeguamento degli statuti
1. Le Comunità montane adeguano il proprio statuto alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa. Decorso tale termine e fino al momento della entrata in vigore delle modifiche statutarie di adeguamento, le norme statutarie in contrasto con la presente legge sono da considerarsi prive di ogni effetto.
Art. 21
Autonomia organizzativa
1. Le Comunità montane nell'ambito della propria autonomia regolamentare ed organizzativa, adottano il regolamento di contabilità ed il regolamento sul funzionamento degli uffici.
2. Il segretario della Comunità montana svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali.

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