Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 26 luglio 2007, n. 13

L.R. 30 giugno 2008, n. 10

Art. 55
Regolamenti regionali
1. I Regolamenti approvati dalla Giunta regionale sulla base dell'articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 Sito esterno (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) sono convalidati e ne sono fatti salvi gli effetti prodotti.
2. Fino all'adozione del nuovo Statuto regionale, resta ferma, per i regolamenti di cui al comma 1, la competenza del Consiglio ad adottare norme regolamentari.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Espandi Indice