LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 37
Disciplina dei procedimenti amministrativi
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti, anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione da parte dei cittadini, favorendo, quando possibile e opportuno, la modalità dello sportello unico nei confronti dei soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica considerazione le finalità di cui al comma 2 e le connesse esigenze.
4. La Regione sottoscrive con le amministrazioni interessate dai procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti locali e amministrazioni competenti.
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione indirizza l'intervento legislativo in funzione di:
a) individuare le attività che possono essere esercitate sulla base di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti dalle norme di legge;
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la responsabilità del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione laddove richiesti per legge;
c) realizzare un monitoraggio sull'efficacia delle riforme introdotte e delle loro applicazioni.
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima fruibilità da parte dei cittadini e degli utenti.
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a materie di particolare interesse per lo sviluppo economico, territoriale e sociale della Regione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13