LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE REGIONALE. NOMINE
CAPO I
Norme sull'organizzazione regionale
Art. 42
Principi sull'organizzazione dell'amministrazione regionale
1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali e delle politiche dell'ente e per l'organizzazione e gestione di particolari attività e servizi, la Regione può istituire agenzie e aziende, nel rispetto delle relazioni sindacali in materia di organizzazione del lavoro. Le agenzie possono essere dotate di personalità giuridica autonoma, quando previsto dalla legge regionale.
2. Le agenzie e le aziende possono assumere le forme di cui agli articoli 43 e 44.
Art. 43(1)
(inseriti commi 10 bis e 10 ter da art. 31 L.R. 26 luglio 2007, n. 13)
Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo
1. Le agenzie operative svolgono, in ambiti di intervento predeterminati dalla Regione, compiti strettamente operativi ed attuativi comportanti consistenti volumi di lavoro e criteri d'azione specifici, in relazione ad attività che, se realizzate nell'ambito dell'ordinaria struttura dei servizi regionali, potrebbero comportare rilevanti problematiche organizzative o procedurali, oppure significativi rischi di disservizio. L'agenzia operativa si attiva, di norma, autonomamente sulla base di specifiche procedure e di richieste esterne. Essa dispone di risorse a destinazione vincolata ai propri fini esecutivi.
2. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo svolgono compiti istruttori, di supporto progettuale alle funzioni di regolazione, standardizzazione e accreditamento proprie della Regione Emilia-Romagna, in ambiti specificamente definiti, nei quali svolgono un'attività di ricerca e sviluppo sulla base di un'autonoma capacità ideativa e progettuale. Le agenzie di supporto tecnico e regolativo si attivano, di norma, su progetti e gestiscono le risorse assegnate.
3. Le agenzie di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di delegificazione, sono istituite con deliberazione della Giunta regionale, salvo i casi in cui l'ordinamento comporti l'attribuzione ad esse di personalità giuridica autonoma in quanto la funzione esercitata renda necessaria una forte autonomia dall'amministrazione regionale.
4. Per quanto non disciplinato dalla legge di istituzione si applica quanto previsto dal presente articolo o dagli atti conseguenti.
5. Le agenzie godono di una particolare autonomia organizzativa ed operativa nell'ambito delle disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 e rispondono della loro attività alla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo, definisce, separatamente per le agenzie operative e le per agenzie di supporto tecnico e regolativo:
a) le finalità e gli scopi specifici per i quali possono essere istituite agenzie operative o di supporto tecnico e regolativo;
b) le modalità di raccordo con le direzioni generali e con la Giunta regionale;
c) i livelli di autonomia procedurale e gestionale ed i poteri del direttore dell'agenzia;
d) eventuali assetti organizzativi e funzionali;
e) le modalità di assegnazione e di reperimento delle risorse finanziarie, strumentali ed umane;
f) le modalità di assegnazione, da parte della Giunta regionale, del budget necessario al funzionamento delle agenzie ed al perseguimento dei loro scopi, sulla base di una valutazione operata con il direttore dell'agenzia sulle concrete esigenze annuali e pluriennali;
g) il livello retributivo del direttore dell'agenzia;
h) le forme di controllo sui risultati, sull'attività e sulla gestione.
7. Per le agenzie operative, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti di natura prevalentemente operativa e di servizio, in attuazione di specifici procedimenti, disciplinati dalla normativa statale o regionale, nonché, in casi specifici e circoscritti, definiti dalla Regione;
b) che esse operino in connessione tecnica prevalentemente con la Regione Emilia-Romagna, gli enti da essa dipendenti e gli Enti locali.
8. Per le agenzie di supporto tecnico e regolativo, l'atto di indirizzo di cui al comma 6 prevede:
a) l'attribuzione di compiti prevalentemente di istruttoria e proposta tecnica a supporto della definizione di standard gestionali, delle procedure di accreditamento e della funzione istituzionale di regolazione propria della Regione, nonché compiti di promozione della ricerca, di sviluppo e gestione di attività e progetti, che normalmente richiedono il concorso della Regione stessa, di Enti locali ed altri enti pubblici o privati;
b) che esse agiscano in base a indirizzi programmatici della Giunta regionale;
c) che abbiano rapporti di collaborazione con gli Enti locali e con enti o soggetti operanti nel territorio regionale;
d) che esse, nell'ambito degli indirizzi programmatici della Giunta regionale, svolgano anche funzioni di coordinamento tecnico tra la Regione e gli Enti locali, nonché altri enti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione delle funzioni demandate alle agenzie stesse.
9. Al personale assegnato all'agenzia si applicano le norme contrattuali previste per i dipendenti regionali, fatta salva l'applicazione dello specifico contratto collettivo nazionale previsto dalla legge in connessione con le funzioni esercitate.
10. Nelle agenzie di cui al presente articolo, fatte salve le agenzie cui la legge regionale attribuisce personalità giuridica autonoma ai sensi del comma 3, le funzioni di direttore sono svolte da un dirigente regionale, nominato dalla Giunta, anche assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
10 bis. I posti di direttore di agenzie regionali, anche con personalità giuridica autonoma, e di enti pubblici non economici della Regione che operano con personale regionale non sono ricompresi nella dotazione organica della Regione.
10 ter. La disposizione di cui al comma 10 bis si applica anche alle agenzie e enti pubblici non economici già istituiti.
11. All'entrata in vigore dell'atto di indirizzo di cui ai commi 6, 7 e 8 cessano di avere efficacia le disposizioni organizzative previste dalle leggi regionali che istituiscono agenzie non dotate di personalità giuridica autonoma. Sono fatte comunque salve le disposizioni di legge regionale vigente relative all'attribuzione di funzioni ad agenzie regionali.
Art. 44
Aziende regionali di erogazione di servizi
1. Le aziende di erogazione di servizi, istituite con legge regionale e dotate di personalità giuridica, svolgono funzioni di servizio sul territorio caratterizzate dalla prevalenza di aspetti tecnico-gestionali, fortemente connessi con il ruolo di indirizzo della Giunta regionale e con le funzioni degli apparati tecnico-amministrativi di amministrazioni dello Stato, degli Enti locali, nonché di altri enti pubblici. Le modalità si svolgimento del servizio tecnico-amministrativo devono essere caratterizzate dalla qualità, tempestività, efficacia ed efficienza, valutate dalla Regione.
2. La Regione assegna, su base annuale, le risorse necessarie al funzionamento e agli scopi previsti nella legge istitutiva.
3. La legge regionale regola le modalità di nomina del direttore dell'agenzia ed il suo trattamento economico e giuridico, nonché i suoi rapporti con la Giunta regionale.
4. La legge regionale può altresì autorizzare, ai sensi dell'articolo 47 dello statuto regionale, la partecipazione regionale, anche come socio promotore, a società con altri enti pubblici e privati per la realizzazione di un sistema integrato di servizi funzionali al perseguimento degli obiettivi strategici della Regione Emilia-Romagna, nelle materie in cui esercita la propria potestà legislativa ed amministrativa.
CAPO II
Nomine di competenza regionale
Art. 45
Nomine di competenza regionale
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo statuto, i provvedimenti di nomina di cui alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) sono adottati dagli organi regionali competenti, secondo le loro specifiche attribuzioni, con riferimento ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge ed avuto riguardo ai complessivi interessi istituzionali, economici e sociali perseguiti dall'amministrazione regionale con l'incarico previsto, senza necessità di valutazioni comparative.
2. Gli organi competenti all'adozione del provvedimento finale provvedono in tempo utile alla pubblicizzazione delle nomine da effettuarsi, attraverso l'invio delle notizie e dei dati a tal fine necessari presso gli organi di informazione a diffusione regionale o per mezzo di altre forme di comunicazione pubblica.
3. I provvedimenti di nomina sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e pubblicizzati secondo le forme di comunicazione cui al comma 2.
4. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 quando la scelta della persona da nominare debba essere effettuata tra consiglieri regionali o tra assessori, ovvero la persona sia direttamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni. Tali adempimenti non si osservano neppure per le nomine degli organi collegiali meramente interni all'amministrazione regionale, i cui atti costituiscono parte di procedimenti amministrativi e sono diretti ad esprimere pareri e valutazioni o ad effettuare accertamenti, nonché alle nomine da effettuare in base a designazioni di soggetti esterni all'amministrazione regionale.
Art. 46
Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1994
1. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 e gli articoli 6 e 7 della legge regionale n. 24 del 1994.
Art. 47
Disposizioni transitorie
1. I procedimenti di nomina per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata effettuata la pubblicazione dell'avviso sono portati a termine secondo le disposizioni vigenti anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge.
CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli enti regionali
1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 49
Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza;
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma:
3.
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.".
Art. 50
Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.
2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.
Art. 52
Norma transitoria
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13