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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 54
Valutazione dei titoli per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni non statali
1. Nell'ambito del territorio della Regione, ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, si accede secondo i criteri stabiliti dal presente articolo, per quanto riguarda la valutazione dei titoli universitari.
2. Al fine di adeguare l'accesso ai pubblici impieghi alla configurazione dei titoli di studio previsti dall'ordinamento universitario e per armonizzare i bandi di concorso delle pubbliche amministrazioni nella valorizzazione dei titoli stessi, con particolare riferimento alla dirigenza e ai titoli di specializzazione, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali, sentite la Conferenza Regione-Università e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta una apposita direttiva alle amministrazioni pubbliche regionali, locali ed alle altre non comprese nell'articolo 117, comma secondo, lett. g) della Costituzione Sito esterno.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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