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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO II
Forme associative dei Comuni
Art. 12
Attuazione dei principi di differenziazione ed adeguatezza
1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni secondo criteri di differenziazione ed adeguatezza, tenendo conto della loro dimensione associativa.
2. La legge regionale può prevedere specifici conferimenti ai Comuni capoluogo, ai Comuni ed alle Unioni di Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e al Circondario di Imola, in ragione delle loro specifiche caratteristiche territoriali ed organizzative.
3. Le funzioni amministrative conferite ai Comuni, quando la legge regionale fissa requisiti demografici, organizzativi o di estensione territoriale per il loro esercizio, sono esercitate, per i Comuni che non li raggiungono, dalle Unioni e dalle Comunità montane, nonché dalle Associazioni intercomunali che rispettino tali requisiti e che espressamente deliberino di accettare.
4. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione Sito esterno, ove non si verifichino le condizioni di cui al comma 3, il presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, valutate le dimensioni organizzative, demografiche ed il contesto territoriale, individua l'ente al quale sono attribuite in via transitoria le funzioni amministrative.
Esercizio associato delle funzioni comunali
abrogato.
Criteri preferenziali per l'erogazione di contributi settoriali alle forme associative degli Enti locali
abrogato.
Associazioni intercomunali - Modifiche alla legge regionale n. 11 del 2001
abrogato.
Art. 16
Cooperazione tra Comuni in ambiti interregionali
1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associata tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalità di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
2. L'accordo può anche prevedere, in presenza di forti indici di integrazione territoriale, e su richiesta degli enti interessati, la costituzione di forme anche stabili di collaborazione interregionali per la gestione in forma associata di una pluralità di funzioni e servizi. In tal caso alla forma associativa si applica la disciplina legislativa regionale convenuta nell'accordo.
3. Il Presidente della Giunta regionale sottoscrive l'accordo previo parere della Commissione consiliare competente per materia.
4. Nei casi in cui si applichi la disciplina legislativa della Regione Emilia-Romagna, la forma associativa è ammessa ai contributi dalla medesima previsti. ...

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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