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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO IV
Area metropolitana di Bologna e nuovo Circondario imolese
Art. 22
Unificazione e semplificazione degli organismi in ambito metropolitano
1. Al fine di rafforzare e semplificare il sistema di governo delle politiche metropolitane, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali ricompresi nella provincia di Bologna elaborano una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 11 per l'unificazione degli organismi composti da amministratori locali, tenendo conto delle specificità previste per il territorio del Circondario di Imola. La Regione presta il proprio supporto tecnico alle necessarie elaborazioni.
Art. 23
Nuovo Circondario imolese
1. I Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina e Mordano, già facenti parte del Circondario di Imola istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna, possono istituire, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e ai sensi del presente titolo, una forma speciale di cooperazione, finalizzata all'esercizio associato di funzioni comunali ed al decentramento di funzioni provinciali, di seguito denominato nuovo Circondario imolese.
2. Il nuovo Circondario è ente pubblico con personalità giuridica, dotato di autonomia organizzativa e funzionale, di autonomia normativa in relazione alle funzioni ad esso conferite, di autonomia contabile e di bilancio nell'ambito delle risorse ad esso attribuite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione. A tale ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento degli Enti locali, ivi comprese quelle di cui al titolo V della parte I del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Sito esterno (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali).
3. L'istituzione del nuovo Circondario è subordinata allo scioglimento del Circondario già istituito ai sensi dell'articolo 6 dello statuto della Provincia di Bologna e del Consorzio del circondario imolese costituitosi nel frattempo.
4. All'ambito territoriale del nuovo Circondario imolese si applicano le disposizioni dell'articolo 11.
Art. 24
Funzioni ed ambito di operatività
1. Il nuovo Circondario esercita:
a) le funzioni ad esso conferite da tutti i Comuni del Circondario;
b) le funzioni conferite dalla Provincia, da essa a qualsiasi titolo esercitate;
c) le funzioni ad esso eventualmente conferite dalla Regione.
2. Nel caso in cui siano conferite al nuovo Circondario funzioni provinciali che, per il territorio ricompreso nella Comunità montana Valle del Santerno, sono di competenza di quest'ultima, essa ne disciplina il conferimento al nuovo Circondario mediante apposite convenzioni.
3. I Comuni ricompresi nel nuovo Circondario e la Comunità montana possono stipulare, anche singolarmente, convenzioni finalizzate ad affidare al nuovo Circondario l'esercizio di proprie competenze.
Art. 25
Concorso del nuovo Circondario nelle funzioni di programmazione e pianificazione della Provincia
1. Nelle materie conferitegli dalla Provincia, il nuovo Circondario concorre alla formazione degli atti di programmazione e pianificazione in rappresentanza degli interessi del proprio livello territoriale, attraverso l'elaborazione di progetti che confluiscono negli atti di competenza provinciale.
2. Le modalità del concorso del nuovo Circondario alla formazione dei suddetti atti sono definite d'intesa con la Provincia, nel rispetto dei termini e della disciplina dei procedimenti previsti dalle leggi regionali di settore. Le intese sono comunicate alla Regione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano in particolare al procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani in materia di trasporti, tutela ed uso del territorio, parchi, riserve naturali e piano faunistico. In tal caso l'intesa regola, altresì, le forme e gli strumenti di raccordo tra il nuovo Circondario ed i Comuni in esso ricompresi.
4. I provvedimenti della Provincia in materia di programmazione generale e settoriale, di programmi pluriennali e di piani attuativi devono comunque essere corredati dal parere del nuovo Circondario.
5. Il nuovo Circondario rientra fra gli Enti locali previsti dall'articolo 25, comma 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).
6. Nei casi in cui la legge preveda conferenze ed organismi di programmazione e coordinamento a livello provinciale, la Provincia può prevedere la costituzione di conferenze od organismi di programmazione e coordinamento presso il nuovo Circondario con compiti di consultazione e di proposta. Il presidente della conferenza o dell'organismo a livello di nuovo Circondario, o un suo delegato, partecipa di diritto alla conferenza o all'organismo provinciale.
7. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze e agli accordi di pianificazione e agli accordi territoriali della Provincia relativamente agli atti riferiti al proprio territorio.
8. Ai fini di una maggiore omogeneità e semplificazione i Comuni del nuovo Circondario possono con propria delibera assegnare al nuovo Circondario il compito di coordinare l'elaborazione dei piani strutturali comunali, dei regolamenti urbanistici ed edilizi. Con la delibera sono definiti anche criteri e modalità operative.
9. Il nuovo Circondario partecipa ai procedimenti di approvazione del piano strutturale comunale (PSC), del regolamento urbanistico ed edilizio (RUE), dei piani operativi comunali (POC), dei piani urbanistici attuativi (PUA) nelle forme previste dagli articoli 32, 33, 34 e 35 della legge regionale n. 20 del 2000.
10. Il nuovo Circondario partecipa alle conferenze in materia di accordi di programma previste dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000.
Art. 26
Statuto
1. Lo statuto del nuovo Circondario è approvato con deliberazione di tutti i Consigli comunali con le stesse modalità previste per l'approvazione degli statuti comunali.
2. Prima dell'approvazione da parte dei Consigli comunali, lo schema di deliberazione è trasmesso alla Provincia ed alla Comunità Montana Valle del Santerno che possono formulare un parere entro trenta giorni dalla trasmissione.
3. Lo statuto, approvato da tutti i Consigli comunali, viene affisso all'albo del Comune ove ha sede l'ente ed entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione; esso viene inoltre pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione.
4. Lo statuto disciplina gli organi, composti da sindaci e da componenti delle Giunte e dei Consigli degli Enti locali interessati, prevedendo in ogni caso un organo assembleare nel quale deve essere assicurata la rappresentanza delle minoranze così come previsto all'articolo 19, individua le funzioni dell'ente, disciplina i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, e regola le modalità per l'effettivo conferimento delle competenze. Al fine di assicurare la massima trasparenza sulle attività del circondario lo Statuto prevede forme di informazione e consultazione delle popolazioni interessate.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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