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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO V
Forme di conoscenza, monitoraggio e supporto al sistema delle Autonomie locali
Art. 27
Monitoraggio
1. Il presente capo, in conformità alle finalità ed ai principi previsti dall'articolo 15 della legge regionale n. 3 del 1999, persegue l'obiettivo di predisporre strumenti di conoscenza e di circolazione delle informazioni volte a consentire alla Regione e all'intero sistema delle autonomie di esercitare le proprie funzioni, tenendo conto dei dati e dei risultati emergenti dalla prassi, nella attuazione delle politiche e nella applicazione delle norme regionali.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali individua indicatori, criteri di rilevazione e metodologie per l'analisi degli effetti delle politiche regionali sul sistema delle autonomie territoriali. Indicatori, criteri e metodologie si riferiscono in particolare alla elaborazione, analisi e pubblicazione dei dati relativi alla finanza regionale e locale, nonché alle indagini finalizzate alla valutazione dell'impatto organizzativo, economico e finanziario delle funzioni conferite.
3. Sulla base di tali indicazioni e per le finalità di cui al comma 1, la Regione raccoglie ed elabora dati e informazioni di carattere generale che riguardano le attività delle Autonomie locali, anche tramite i protocolli d'intesa di cui al comma 7.
4. Gli Enti locali trasmettono alla Regione copia, su supporto informatico, del bilancio di previsione con relativi allegati e copia del conto consuntivo entro trenta giorni dalla approvazione dei competenti organi, nonché copia su supporto informatico del certificato al bilancio e del certificato al conto di bilancio, entro la stessa scadenza a loro imposta dai provvedimenti statali. Gli Enti locali sono altresì tenuti ad inviare ogni altra documentazione richiesta, utile all'attività di analisi di cui al comma 3.
5. Le modalità e il protocollo di comunicazione per la trasmissione dei dati sono stabiliti dalla Regione in conformità con quanto richiesto per la trasmissione di analoghi documenti alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie locali.
6. Le risultanze delle attività di monitoraggio costituiscono oggetto di relazione periodica che la Giunta presenta alla Conferenza Regione-Autonomie locali. Sulla base di queste, inoltre, la Giunta elabora proposte per l'adeguamento della normativa, il riordino dell'apparato amministrativo e la revisione delle procedure amministrative della Regione, verificando che i conferimenti di funzioni agli Enti locali siano sorretti da adeguate risorse finanziarie, strumentali ed umane.
7. Analisi sulla attuazione di discipline regionali possono essere svolte anche in collaborazione con le associazioni delle Autonomie locali, sulla base di specifici protocolli d'intesa.
8. La Giunta regionale promuove la realizzazione di un sistema informativo sui servizi pubblici, anche mediante la stipula di accordi con gli Enti locali, le agenzie d'ambito ed i soggetti erogatori. Le amministrazioni competenti comunicano alla Regione i provvedimenti relativi all'assunzione, alla organizzazione, all'affidamento, all'autorizzazione o all'accreditamento dei servizi pubblici, nonché le relative relazioni presentate periodicamente dai soggetti erogatori.
Art. 28
Attività di valutazione tecnica per il sistema delle Autonomie locali
1. Fino all'istituzione dei meccanismi di garanzia a favore del sistema delle Autonomie locali, individuati dal nuovo statuto regionale, è istituita una commissione di cinque esperti, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali tra soggetti di comprovata esperienza in materia di diritto e finanza degli Enti locali. La commissione è nominata con decreto del presidente della Giunta regionale.
2. La commissione esprime, su richiesta degli Enti locali, valutazioni su questioni giuridiche e finanziarie.
3. Gli statuti degli Enti locali possono disciplinare modalità dell'attivazione della commissione e gli effetti delle valutazioni espresse.
4. Le modalità di funzionamento e convocazione della commissione ed i suoi rapporti con la struttura regionale competente in materia sono regolati da apposito atto del direttore generale competente.
5. I componenti della commissione percepiscono, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza dell'importo di 250,00 euro, comprensivo del rimborso spese, per un massimo di quattro sedute mensili. Il gettone è annualmente rivalutato secondo la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
6. Il responsabile della struttura regionale competente fornisce annualmente alla Conferenza Regione-Autonomie locali puntuale quadro riassuntivo dell'attività svolta.
Art. 29
Soppressione del controllo preventivo sugli atti degli Enti locali e soppressione del Comitato regionale di controllo - Abrogazione della legge regionale n. 7 del 1992
1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali previsto dall'articolo 130 della Costituzione Sito esterno e disciplinato dagli articoli 126 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000 Sito esterno, è cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 Sito esterno.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Comitato regionale di controllo ed è abrogata la legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7 (Ordinamento dei controlli regionali sugli Enti locali e sugli Enti dipendenti dalla Regione).
Art. 30
Potere sostitutivo - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999
1. Nelle materie di propria competenza legislativa, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia una accertata e persistente inattività nell'esercizio obbligatorio di funzioni amministrative e ciò sia lesivo di rilevanti interessi del sistema regionale e locale.
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza.
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario, dandone comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali.
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di potere sostitutivo previsti dalla legislazione regionale vigente, che si intendono modificati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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