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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

CAPO III
Controlli sugli atti degli enti regionali
Art. 48
Controllo sugli atti degli enti regionali
1. Il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione è svolto secondo le disposizioni delle leggi che ne disciplinano l'ordinamento, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.
Art. 49
Controlli sulle Partecipanze agrarie, sull'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, sulle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui Consorzi di bonifica e sui Consorzi fitosanitari provinciali - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1. Fino all'entrata in vigore di nuova disciplina della materia, la Giunta regionale esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni:
a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale, criteri di classifica e piani di riparto della contribuenza;
b) delle Partecipanze agrarie dell'Emilia-Romagna concernenti gli Statuti ed i regolamenti, ferma restando l'eventuale applicazione del titolo III, capo II, della legge regionale n. 24 del 1994;
c) dei Consorzi fitosanitari provinciali aventi ad oggetto bilanci preventivi e relative variazioni, conti consuntivi, regolamenti, piante organiche, assunzioni di personale e contribuzione da porre a carico dei consorziati;
d) dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali dell'Emilia-Romagna, previsti dall'articolo 12, comma 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna);
e) delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concernenti i bilanci preventivi e relative variazioni, i conti consuntivi, i regolamenti, nonché le altre deliberazioni che i Consigli di amministrazione intendano sottoporre a tale controllo con decisione adottata nella medesima seduta della loro approvazione, fino alla conclusione dei procedimenti di trasformazione di cui all'articolo 23 della legge regionale n. 2 del 2003.
2.
Dopo il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione al Consiglio regionale sull'attività svolta dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna.".
3.
Il comma 7 dell'articolo 8 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"7. Il Direttore, nell'ambito degli stanziamenti definiti dal Consiglio direttivo, per esigenze speciali o in casi eccezionali, può conferire incarichi di prestazioni intellettuali ai sensi dell'art. 2230 e seguenti del codice civile. L'incarico può essere conferito quando ricorrono le stesse condizioni ed entro i medesimi limiti che la legge regionale stabilisce per il conferimento di incarichi propri della Regione.".
4.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"2. Salvo quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale esercita il controllo sugli atti del Consiglio direttivo dell'Istituto e, comunque, sugli atti di indirizzo, di nomina dei dirigenti, di acquisto e alienazione immobiliare, delle relative permute, di appalto e di concessione che impegnino il bilancio dell'Istituto per una pluralità di anni. Il controllo comporta la verifica della legittimità di tali atti ivi compresa la loro conformità agli atti di indirizzo emanati a norma dell'art. 2.".
Art. 50
Modalità del controllo
1. Gli atti soggetti al controllo di cui all'articolo 49 sono trasmessi, entro trenta giorni dall'adozione, alla direzione generale regionale competente per materia e divengono esecutivi se, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, la Giunta regionale non ne pronunci, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità.
2. L'esecutività rimane sospesa se entro lo stesso termine la Giunta chiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso l'atto diviene esecutivo se entro trenta giorni dal ricevimento di quanto richiesto non venga pronunciato l'annullamento. In ogni caso l'atto può divenire esecutivo anche prima del termine quando la Giunta comunichi di non aver riscontrato vizi di legittimità.
Art. 51
Consorzi di utenti strade vicinali e usi civici
1. Gli atti adottati dai consorzi di utenti delle strade vicinali di uso pubblico e dalle associazioni, comunque denominate, costituite per l'amministrazione e il godimento collettivo di beni di uso civico divengono esecutivi dal giorno della loro pubblicazione all'albo pretorio del Comune in cui hanno sede.
2. Essi sono inviati in elenco alla Provincia territorialmente competente, che può richiedere copia integrale degli atti e annullare in ogni tempo quelli illegittimi.
Art. 52
Norma transitoria
1. Il segretario del Comitato regionale di controllo trasmette tempestivamente alle direzioni generali competenti gli atti di cui all'articolo 49, comma 1 per i quali il controllo è in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli atti di eventuali procedimenti di controllo sostitutivo, in corso ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 7 del 1992, sono trasmessi al Difensore civico regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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