LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6
RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
TITOLO I
FINALITÀ E OBIETTIVI. UNIONE EUROPEA E RAPPORTI INTERNAZIONALI
Art. 1
Finalità e obiettivi
1. La presente legge adegua l'ordinamento della Regione Emilia-Romagna alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ), perseguendo il grado più elevato di valorizzazione delle autonomie e, al tempo stesso, di raccordo e armonia del sistema.
2. In particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) adeguare l'ordinamento della Regione alle esigenze di adempimento delle funzioni che la Costituzione le riconosce in ambito europeo e internazionale;
b) valorizzare l'autonomia degli Enti locali, con particolare riferimento a quella normativa chiarendone i rapporti con le fonti regionali;
c) adeguare la disciplina della Conferenza Regione-Autonomie locali alla prospettiva della costituzione del Consiglio previsto dall'articolo 123, comma quarto della Costituzione ;
d) rafforzare gli strumenti di integrazione e concertazione tra diverse istituzioni e diverse politiche, al fine di offrire ai cittadini prestazioni e interventi organicamente coordinati;
e) attuare i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, valorizzando particolarmente le forme associative tra Comuni, tenendo conto delle specificità delle realtà montane, nonché considerando le peculiarità dell'Area metropolitana bolognese e del Circondario di Imola;
f) favorire la cooperazione in ambito interregionale;
g) superare i controlli preventivi di legittimità ed introdurre forme di comunicazione, supporto e monitoraggio condiviso tra Regione ed Enti locali;
h) favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, l'innovazione e la trasparenza dell'attività normativa e amministrativa, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici;
i) stabilire nuovi criteri di organizzazione regionale con particolare riferimento al sistema delle agenzie e alle nomine;
l) prevedere uno stabile sistema di raccordo con le Università e stabilire criteri per la valutazione dei titoli universitari ai fini delle assunzioni nelle amministrazioni regionale e locali.
Art. 2
(abrogato da art. 24 L.R. 28 luglio 2008, n. 16)
Partecipazione della Regione alla formazione del diritto comunitario
abrogato
Art. 3
(abrogato da art. 24 L.R. 28 luglio 2008, n. 16)
Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi comunitari ed attuazione delle politiche europee
abrogato
Art. 4
Attività di rilievo internazionale della Regione
1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2. La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:
a) iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
b) attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c) predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d) attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e) iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
f) supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g) supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
h) iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
i) politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l) creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.
Art. 5
Indirizzi di cooperazione internazionale e disciplina dell'attività internazionale della Regione
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione Emilia-Romagna per la programmazione regionale, contenente principi e modalità per il coordinamento fra le attività di rilievo internazionale della Regione e priorità, anche territoriali, nell'attuazione delle stesse.
2. La Giunta regionale, nell'ambito delle priorità stabilite dal documento pluriennale di indirizzi di cui al comma 1, approva:
a) le modalità e le procedure per l'istituzione di sedi ed uffici di collegamento e supporto organizzativo all'estero; tali uffici devono avere caratteristiche di intersettorialità;
b) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per la collaborazione con enti territoriali interni ad altro Stato;
c) le modalità organizzative e gli strumenti di supporto per l'invio e l'accoglienza di funzionari nell'ambito di progetti di collaborazione ed assistenza istituzionale;
d) gli strumenti e le iniziative per la collaborazione e l'incentivazione nelle attività internazionali con gli Enti locali e le Università presenti in Regione.
3. Fino a specifica disposizione del contratto collettivo nazionale in materia, la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), stabilisce una indennità mensile speciale a titolo di rimborso forfettario delle spese relative alla permanenza nella sede di servizio all'estero al personale assegnato alle sedi ed uffici previsti da detta disposizione. Tale indennità non può essere superiore alle analoghe indennità previste per il personale all'estero dello Stato italiano.
4. La Giunta regionale determina, con l'atto di cui al comma 2, lettera a), le modalità per l'acquisizione di servizi organizzativi e di supporto per le attività degli uffici ivi previsti, prevedendo le modalità per l'attivazione, ove necessario, di convenzioni anche con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza, con sede nel Paese di insediamento dell'ufficio.
5. Il comma 2, lettera a) ed i commi 3 e 4 si applicano anche alle strutture di rappresentanza regionale presso le istituzioni europee di cui all'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994).
Art. 6
(modificato da art. 51 L.R. 30 maggio 2016, n. 9)
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5 si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) con apposito atto della Giunta regionale.
Art. 7
Abrogazione delle leggi regionali n. 12 e n. 18 del 1997 e modifiche alla legge regionale n. 12 del 2002
1. La legge regionale 12 maggio 1997, n. 12 (Istituzione della struttura regionale di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
2. La legge regionale 27 giugno 1997, n. 18 (Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e la collaborazione tra i popoli di tutti i continenti) è abrogata con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d).
3. Nella legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace) sono abrogati i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 6 con effetto a decorrere dall'approvazione dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
4. I procedimenti attivati a norma delle leggi regionali di cui al presente articolo, che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attuati e conclusi secondo quanto disposto dalle medesime leggi regionali.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.
Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13