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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 38
Trasmissione di comunicazioni dell'amministrazione
mediante posta elettronica
1. In ogni procedimento amministrativo di competenza di amministrazioni diverse da quelle di cui all' articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione Sito esterno, le istanze, documenti o atti rivolti da persone o imprese alla pubblica amministrazione possono contenere la dichiarazione di accettare, ad ogni effetto di legge, che ogni comunicazione, esclusa la trasmissione del provvedimento finale, sia effettuata mediante posta elettronica.
2. La trasmissione del provvedimento finale può essere validamente effettuata solo nel caso in cui sia il mittente che il destinatario siano in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata, con modalità che ne assicuri l'avvenuta consegna.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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