Art. 4
Attività di rilievo internazionale della Regione
1.
Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato o da essa dedotti la presente legge detta norme sulle modalità di esercizio dei rapporti internazionali della Regione.
2.
La Giunta regionale esercita le proprie attività di rilievo internazionale, in particolare attraverso:
a)
iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;
b)
attività promozionali dirette nel campo del marketing territoriale, del commercio e della collaborazione industriale, del turismo, del settore agroalimentare, della cultura e dello sport;
c)
predisposizione di missioni, studi, eventi promozionali;
d)
attività promozionali indirette, quali il supporto a soggetti pubblici e privati presenti sul territorio dell'Emilia-Romagna, ma non dipendenti dall'amministrazione regionale, per l'attuazione di iniziative similari a quelle indicate alle lettere a), b) e c);
e)
iniziative di scambio di esperienze e assistenza istituzionale con le amministrazioni di Regioni ed altri enti esteri;
f)
supporto ad iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e delle politiche giovanili;
g)
supporto, promozione ed incentivazione allo sviluppo dei gemellaggi tra i Comuni e le Province dell'Emilia-Romagna, quelli europei e del mondo e alle iniziative degli stessi per la diffusione di una cultura di pace;
h)
iniziative a supporto del reclutamento e della formazione di personale destinato ad immigrare per motivi di lavoro in Emilia-Romagna;
i)
politiche a favore dei concittadini emigrati all'estero;
l)
creazione di strutture all'estero di supporto alle attività internazionali della Regione.