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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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