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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 41
Trasparenza e comunicazione
1. La realizzazione di lavori pubblici finanziati, anche in parte, dalla Regione, è accompagnata da idonea cartellonistica che, oltre al logo della Regione stessa, indica:
a) l'oggetto ed i caratteri dell'intervento;
b) la data prevista per la conclusione dei lavori;
c) la succinta illustrazione delle ragioni degli eventuali disagi arrecati ai cittadini e l'indicazione di possibili soluzioni alternative per porvi rimedio.
2. I provvedimenti attuativi e le comunicazioni relative alla erogazione di contributi, sovvenzioni o provvidenze di qualsiasi genere, comunque denominati, indicano, oltre alla provenienza regionale anche parziale dei relativi fondi, elementi di informazione e trasparenza, secondo le modalità e con i contenuti indicati dagli atti generali che disciplinano i criteri per tali erogazioni.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

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