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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004, n. 6

RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ (3)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 248 del 30 luglio 2019

Art. 56
Semplificazione delle procedure a tutela della legalità del commercio
1. La Regione, nell'ambito della propria competenza, persegue la salvaguardia del regolare esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in considerazione della sua specifica rilevanza nel territorio regionale, garantendo l'efficace contrasto del commercio irregolarmente esercitato e salvaguardando la possibilità di effettiva difesa nel procedimento amministrativo da parte del trasgressore. A tal fine promuove altresì la collaborazione con le forze di Polizia dello Stato anche mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa.
2. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature nei casi previsti dall' articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Sito esterno (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno); nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico; nonché in caso di grave o persistente violazione delle limitazioni imposte dal Comune ai sensi dell' articolo 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114 del 1998 Sito esterno.
3. Ferme restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono previste forme semplificate per la redazione del processo verbale; per l'eventuale devoluzione in beneficenza dei generi alimentari confiscati; per il procedimento di distruzione della merce posta in vendita abusiva su aree pubbliche che risulti abbandonata dal trasgressore, qualora non sia possibile risalire all'identità dello stesso o degli eventuali obbligati in solido; nonché in relazione ai procedimenti da applicare in caso di mancata convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro penale effettuato sulla merce o di proscioglimento dell'imputato.
4. L'organo di polizia municipale che accerta e contesta la violazione procede immediatamente al sequestro amministrativo cautelare di tutta la merce offerta in vendita al pubblico, anche se situata in contenitori diversi purché chiaramente riferibili al soggetto trasgressore, e delle attrezzature utilizzate per la vendita stessa. Il sequestro è eseguito secondo le modalità previste dalle norme di attuazione degli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 Sito esterno (Modifiche al sistema penale). Decorsi novanta giorni dal sequestro, qualora gli interessati non abbiano presentato opposizione ai sensi dell' articolo 19 della legge n. 689 del 1981 Sito esterno, il Comune adotta ordinanza di confisca disponendo la distruzione delle merci confiscate. In caso di opposizione al provvedimento di sequestro da parte degli interessati, quando il provvedimento di confisca è divenuto inoppugnabile, si procede alla distruzione delle merci confiscate. Fatti salvi gli adempimenti previsti dagli articoli 142 e 143 c.p.c., qualora il Comune non sia in grado di procedere alla notifica dell'ordinanza di confisca in quanto la residenza, la dimora e il domicilio del trasgressore o delle eventuali persone obbligate in solido siano sconosciuti, il custode delle cose confiscate procede alla loro distruzione decorsi novanta giorni dall'adozione dell'ordinanza di confisca. Qualora la merce posta sotto sequestro sia deperibile, l'organo accertatore informa immediatamente il Comune che ne ordina la distruzione, salvo che non sia possibile la sua conservazione. Di quanto previsto dal presente comma, l'organo accertatore che procede al sequestro fa menzione nel verbale che consegna agli interessati.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell' art.17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, con il provvedimento adottato ai sensi del presente articolo, la Giunta regionale provvede alla necessaria ridefinizione dei compiti e delle funzioni spettanti all'Agenzia sanitaria e sociale regionale.

Il Consiglio delle Autonomie locali è stato istituito con L.R. 9 ottobre 2009, n. 13

La  Corte costituzionale , con  sentenza  n. 152 del 21 maggio - 26 luglio 2024, pubblicata nella G.U. del 31 luglio 2024, n. 31 ha dichiarato l'illegittimità  costituzionale    dell'art. 49,  comma  1, lettera b), della presente legge,  limitatamente  alle  parole  «,  ferma restando l'eventuale applicazione del  titolo  III,  capo  II,  della legge regionale n. 24 del 1994».

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